Privacy – DPO

In questa sezione tutte le risorse relative alla sicurezza dei dati e alla privacy

Documentazione

Dati di contatto RPD

Dati di contatto RPD (Responsabile del Trattamento dei Dati)

Il comma 7 dell’articolo 37 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) impone ad ogni titolare del trattamento o a ogni responsabile del trattamento di rendere pubblici i dati di contatto del proprio RPD (Responsabile Trattamento Dati, detto anche DPO, Data Protection Officer) e di comunicarli all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

In osservanza di tale norma, l’IC  MARCO POLO  pubblica i dati di contatto del proprio RPD, così come comunicati al Garante della Privacy:

Responsabile della Protezione dei DATI

l’ing. UMBERTO QUATTROCCHI.

Email: quattrocchi@studioetis.191.it

Compiti del Responsabile della Protezione dei Dati (art. 39 GDPR)

1. Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;

b) sorvegliare l’osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35;

d) cooperare con l’autorità di controllo;

e) fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

2. Nell’eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.